Cos'è
Con decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 è stato introdotto l'istituto dell'accesso civico contemplato dall'articolo 5.
L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito e la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento. La richiesta di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiedere motivazione.
Esistono due tipi diversi di accesso civico:
a) Accesso civico "semplice"
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.
b) Accesso civico "generalizzato"
L'accesso civico "generalizzato" è il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti dell'Azienda, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. Tale diritto risponde ad un principio generale di trasparenza ed è riconosciuto allo scopo di favore forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto del razionale ed efficiente funzionamento dell'azione amministrativa.