Procedura di segnalazione illeciti (Whistleblowing)

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'aggiornamento 2025 del documento "Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni e la tutela del segnalante (Whistleblowing)

Data: Mercoledì, 11 Giugno 2025

Tempo di lettura: 5 min

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Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

  • dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all’art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
  • lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Come previsto dall’art 54-bis (art. 1, co. 1), le segnalazioni possono essere inviate, a discrezione del whistleblower, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito “RPCT”) dell’amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita o ad ANAC. Ricordiamo che nelle A.P.S.P. l’RPCT è il Direttore della struttura.

Le segnalazioni devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d’ufficio corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 314, 317, 319 quater, 323, 318, 319 e 319-ter c.p.);
  • le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
  • i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di:
    • nepotismo,
    • assunzioni non trasparenti,
    • sprechi,
    • ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali,
    • irregolarità contabili,
    • false dichiarazioni,
    • violazione delle norme ambientali.

Il D.Lgs. 24/2023 ha inoltre introdotto la possibilità di effettuare segnalazioni nei casi di:

  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche: le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti e i fondati sospetti.

Il D.Lgs. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni:

  • canale interno negli enti pubblici e privati;
  • canale esterno presso ANAC;
  • divulgazione pubblica;
  • denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Per quanto riguarda la segnalazione tramite canale interno, l’Ente, nell’ottica di rendere più agevoli le comunicazioni, mette a disposizione dei segnalanti la piattaforma informatica gestita dalla società WhistleblowingPA di Solutions I.S. S.r.l. raggiungibile al seguente link: https://apspmargheritagrazioli.whistleblowing.it/

Si rimanda alla pagina istituzionale del servizio "Segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing)".

Ulteriori informazioni

Licenza d'uso
Licenza proprietaria
Segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing)

Modalità di segnalazione di illecito di interesse generale nell’ambito dell’amministrazione pubblica.

Ulteriori dettagli

Immagine: Segnalazioni illeciti

Ultimo aggiornamento:Mercoledì, 11 Giugno 2025