Accesso civico "generalizzato" concernente documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria
Contenuto dell'obbligo
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Riferimenti normativi
Art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), l’istanza di accesso civico o accesso generalizzato può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica e si ritengono valide se:
a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
b) l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
d) trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
L’istanza può anche essere presentata a mezzo posta o direttamente presso gli uffici e, laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
L’istanza deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), i cui riferimenti sono indicati nella sotto-sezione dell’Amministrazione Trasparente “Altri-contenuti”.
Il RPCT è il Direttore Generale dell'APSP.
Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla al RPCT nel più breve tempo possibile.
L’istanza non richiede motivazione alcuna.
I Responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi nel termine di trenta giorni. L’accoglimento andrà comunicato al richiedente con l’indicazione del collegamento ipertestuale a cui reperire i dati, le informazioni e i documenti di pubblicazione obbligatoria. L’eventuale diniego sarà oggetto di motivata comunicazione
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
La casella di posta elettronica certificata dell’APSP è apspgrazioli@pec.it.
Gli uffici rimangono a disposizione al numero 0461/818181.
Per una lettura completa della procedura si rimanda al “Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato” pubblicato sul sito istituzionale alla pagina https://www.apspgrazioli.it/Azienda/Documenti-e-dati/Documenti-funzionamento-interno/Regolamento-Accesso-Civico-e-Generalizzato.
Ultimo aggiornamento: Venerdì, 12 Dicembre 2025